Informazioni sui reclami

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tiene molto alla qualità e all'assistenza dei clienti, così come a una buona formazione dei suoi collaboratori. Ci impegniamo per non commettere errori e siamo dispiaciuti se ne dovessero accadere.

In ogni caso Vi preghiamo di informarci, perché solo così possiamo lavorare per trovare insieme una soluzione.

Come presentare un reclamo:

Potete presentare un reclamo a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. in diversi modi:

Compilate il nostro modulo online per i reclami, inviateci un'email o scrivete a:

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio reclami - Pierluigi Siri
Via del Macello 30
39100 Bolzano
Fax: 0471 052601
Email: reclami@tiroler.it

Ai sensi di legge, i reclami che riguardano il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione dei danni devono pervenire in forma scritta.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi:

-       nome, cognome e domicilio del reclamante

-       numero di polizza e dati del contraente

-       numero di sinistro, se disponibile

-       motivo del reclamo e descrizione delle circostanze

 

I reclami relativi ai comportamenti degli agenti o dei loro dipendenti e collaboratori possono essere inoltrati anche all'agenzia.

I reclami relativi ai comportamenti degli altri intermediari (Broker e Banche) o dei loro dipendenti e collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente a loro. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., la stessa provvederà a trasmetterli all’intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.

 

Come si procede?

In seguito alla presentazione del reclamo, ci metteremo in contatto con Voi il prima possibile.

E se non sono soddisfatto dell'esito del mio reclamo?

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, numero di fax 0039-06.42.133.206, indirizzo PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it.

Possono essere presentati direttamente all’IVASS eventuali reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, delle disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, nonché i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere

Il reclamo all‘IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione o all'intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi, nelle ipotesi di assenza di riscontro o di riscontro ritenuto non soddisfacente;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la presentazione del reclamo è possibile utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito IVASS (https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf).

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente. A tale scopo il reclamante può presentare una richiesta di conciliazione a FIN-NET oppure individuare il sistema conciliativo competente accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu./fin-net.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

-       mediazione civile (D.Lvo 28/2010): procedura da attivarsi con l'assistenza di un avvocato innanzi ad appositi organismi di mediazione, finalizzata alla conciliazione della controversia;

-       negoziazione assistita (D.L. 132/2014): stipulazione di una convenzione di negoziazione con cui le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati;

-       procedura peritale (ove prevista dal contratto): le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.