Diritto all’oblio oncologico

La legge 7 dicembre 2023, n. 193 prevede per il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni – rispettivamente cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età – il c.d. diritto all’oblio oncologico: significa che il cliente non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Inoltre, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la normativa citata sono nulle, salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato.

Con riferimento a specifiche patologie oncologiche il Ministero della Salute ha definito termini inferiori rispetto al limite generale dei dieci, oppure cinque anni, indicati in dettaglio nella seguente tabella:

 

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